STATUTO della CISL

Unione Sindacale Territoriale di Como


CAPITOLO IX
Il Congresso dell’Unione Sindacale Territoriale

Art.16 - Il Congresso è l’organo massimo deliberante dell’Unione Sindacale Territoriale. Esso si riunisce in via ordinaria, in corrispondenza con la convocazione del CONGRESSO CONFEDERALE o immediatamente prima di questo, salvo le convocazioni straordinarie.
La convocazione straordinaria del Congresso dell’Unione può essere richiesta:

a) dal Consiglio Generale, a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti,

b) da un terzo dei suoi Soci i quali firmano la richiesta a mezzo dei Sindacati Territoriali di categoria. Questi sono responsabili della autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione straordinaria devono essere motivate.

Art.17 - Il Congresso dell’Unione è composto dai delegati eletti dai Congressi delle rispettive Federazioni territoriali di categoria (ST).
Partecipano inoltre, con solo diritto di parola in quanto non siano delegati, i componenti uscenti o subentranti a qualsiasi titolo nel Consiglio generale della U.S.T..
Il Regolamento di attuazione detta le disposizioni relative alla rappresentanza femminile nelle liste dei delegati e alla partecipazione dei delegati della Federazione Nazionale Pensionati.

Art.18 - Partecipano al Congresso dell’Unione con propri delegati, le Federazioni Territoriali di categoria secondo lo Statuto e il regolamento confederale, che sono in regola con il tesseramento confederale, secondo le norme fissate dal Consiglio generale confederale.

Art.19 - L’ordine del giorno del Congresso è fissato dal Consiglio generale. Per l’ordine dei lavori valgono le norme del regolamento congressuale dell’Unione.
Il Congresso dell’Unione elegge i suoi delegati al Congresso dell’Unione sindacale regionale (U.S.R.)

Art.20 - Il congresso dell’Unione fissa le direttive generali dell’attività dell’Unione, in armonia con gli indirizzi confederali; in particolare si pronuncia sulla relazione morale e finanziaria della segreteria ed elegge a scrutinio segreto i componenti elettivi del Consiglio generale.
Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole del 50% più uno dei votanti) salvo i casi di maggioranza qualificata espressamente previsti dal presente Statuto.